Non profit

Sono contributi se non c’è vantaggio

La pubblicità non rientra tra le erogazioni liberali per le onlus

di Francesco Vollono

Sono il presidente della sezione cacciatori del mio paese. Siamo in possesso del codice fiscale e in caso d?organizzazione di gare cinofile, per le quali affiggiamo cartelli o locandine con la pubblicità di ditte che ci versano dei contributi, è possibile rilasciare loro un documento fiscale detraibile? A noi, come associazione sportiva senza scopo di lucro, cosa comporta per la contabilità? Per contributi senza pubblicità, è in ogni caso possibile per le ditte detrarre e, in che misura, l?importo del contributo?
Giovanni C. (email)

Risponde Francesco Vollono
Il termine ?contributo? in questo caso non è corretto. Si è in presenza di un corrispettivo per una prestazione di servizio: la pubblicità. Tale prestazione rientra, ai sensi dell?art. 4 comma 5 della legge Iva, nelle cosiddette attività commerciali. Attività per le quali è necessario avere la partita Iva, con i conseguenti adempimenti: scelta del regime da adottare; tenuta dei registri Iva; versamenti Iva … L?associazione dovrà emettere la fattura e presentare la dichiarazione dei redditi per Irpeg e Irap. Per la ditta, trattandosi di pubblicità, la spesa sarà interamente deducibile dal proprio reddito.
Se l?imprenditore versa all?associazione sportiva dilettantistica una somma senza nulla pretendere, siamo di fronte al vero ?contributo?, per il quale l?ente rilascerà la ricevuta (non fiscale). L?erogazione liberale non sarà soggetta a imposizione in capo all?associazione solo se sono rispettate le condizioni di cui agli artt.111 e 108 della l. 917/1986 (Tuir). Il ?mecenate?, per trarre dei benefici dalle erogazioni liberali, dovrà eseguire il versamento tramite: posta, bonifico, assegno non trasferibile o carta di credito. Solo cosi godrà della deducibilità prevista dall?art. 65 comma c-octies (massimo 1000,32 euro o il 2% del reddito d?impresa) o della detrazione d?imposta ex art. 91 bis del Tuir (19 % dell?erogazione con un massimo di 1000,32 euro, come le persone fisiche, non imprenditori).

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